Art. 14. Proroga dei termini 1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15- ter del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita', per lo stesso anno, del capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunita' montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarieta' per la redistribuzione tra comuni, province e comunita' montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui e' concessa l'aspettativa per motivi sindacali e' costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 gennaio 1993, un apposito comitato di garanzia. Il comitato e' composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'A.N.C.I. ed uno in rappresentanza dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M., del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., saranno fissate le modalita' per la quantificazione del fondo, nonche' i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennita' od emolumento. 3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1- bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, e' prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992. 4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, non utilizzati al termine dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.