Art. 14. 
                         Proroga dei termini 
  1. Le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo  15-  ter  del
decreto-legge n. 415 del 1989,  sono  prorogate  per  l'anno  1992  e
finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo  di  lire  400
milioni; al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita',
per lo stesso anno, del capitolo 1018 dello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
  2.  Limitatamente  alle  province,  ai  comuni  ed  alle  comunita'
montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del  decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a
decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di
solidarieta' per la redistribuzione tra comuni, province e  comunita'
montane degli oneri finanziari corrispondenti  alla  spesa  sostenuta
dagli enti stessi per il personale cui e' concessa l'aspettativa  per
motivi  sindacali   e'   costituito,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi
entro il 30 gennaio  1993,  un  apposito  comitato  di  garanzia.  Il
comitato e' composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza
dell'A.N.C.I. ed uno in rappresentanza dell'U.P.I.,  dell'U.N.C.E.M.,
del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con  successivo
decreto interministeriale, da emanarsi entro  il  28  febbraio  1993,
sentite l'A.N.C.I.,  l'U.P.I.  e  l'U.N.C.E.M.,  saranno  fissate  le
modalita' per la quantificazione del fondo, nonche' i criteri per  il
suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto  a
percepire alcun tipo di indennita' od emolumento. 
  3. La regolarizzazione dei  mutui  assunti  da  consorzi  tra  enti
locali, di cui al comma 1- bis dell'articolo 12 del decreto-legge  n.
415 del 1989, e' prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui  contratti
negli anni 1989,  1990  e  1991,  con  certificazione  da  presentare
contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992. 
  4. Gli stanziamenti iscritti  in  bilancio  in  applicazione  della
legge 31 dicembre 1991, n. 431, della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 7 febbraio 1992,  n.
140,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
febbraio 1992, n. 217, della legge 26  febbraio  1992,  n.  212,  del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  non  utilizzati  al  termine
dell'esercizio 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.