Art. 16. 
            Personale non di ruolo a tempo indeterminato 
  1. Gli enti locali possono  contemplare  nei  regolamenti  previsti
dall'articolo 51, comma 1, della legge  n.  142  del  1990  l'accesso
mediante concorso riservato su posti vacanti nelle  piante  organiche
approvate del personale fuori ruolo di pari profilo e  qualifica,  in
servizio a tempo indeterminato,  in  virtu'  di  rapporti  costituiti
anteriormente  al  5  marzo  1992  in  esecuzione  di   conciliazioni
intervenute ai sensi degli articoli 185, 410  e  411  del  codice  di
procedura civile o con anzianita' di servizio di anni 10. 
  2. In attesa della definitiva collocazione in ruolo il personale di
cui al comma 1 puo' essere confermato in servizio a condizioni che da
tale conferma non derivi per l'ente un incremento di spesa. 
  3. La costituzione e l'esecuzione dei rapporti di impiego di cui al
comma 1  non  sono  fonte  per  amministrazioni  e  funzionari  della
responsabilita' prevista dall'articolo  5,  diciottesimo  comma,  del
decreto-legge   10   novembre   1978,   n.   702,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.