Art. 17. Servizio di mensa nelle scuole 1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni. 2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.