Art. 17. 
                   Servizio di mensa nelle scuole 
  1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al  31  dicembre
1993 il servizio di mensa al personale  insegnante  dipendente  dello
Stato o da altri enti  nelle  scuole  nelle  quali  gli  enti  stessi
provvedono al servizio di mensa per gli alunni. 
  2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con  il  Ministro  del   tesoro,   sono   fissati   i   criteri   per
l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale
insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto
delle esigenze del servizio scolastico  in  relazione  alla  funzione
educativa.