Art. 18. 
Programmi  di  alienazione,  gestione  e   valorizzazione   di   beni
                      patrimoniali dello Stato 
  1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991,  n.
386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: "senza
che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per quanto
concerne  gli  interventi  dell'ente  locale,  in  deroga  a   quanto
stabilito dall'articolo 27",  sono  sostituite  con  le  altre:  "nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 27".