Art. 18. Programmi di alienazione, gestione e valorizzazione di beni patrimoniali dello Stato 1. All'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, le parole: "senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27", sono sostituite con le altre: "nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27".