Art. 19. Programmi relativi allo sviluppo della cooperazione 1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti idonei a sostenere programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai relativi regolamenti di esecuzione.