Art. 19. 
         Programmi relativi allo sviluppo della cooperazione 
  1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuate quali soggetti  idonei
a sostenere programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui  alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai
relativi regolamenti di esecuzione.