Art. 2. Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunita' montane 1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione e' applicata sulla quarta rata trimestrale. 4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote: a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992. 5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunita' montane, e' subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991.