Art. 2. 
       Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali 
               per i comuni e per le comunita' montane 
  1. A valere sul fondo ordinario di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a  ciascuna  amministrazione  provinciale,  per   l'anno   1992,   un
contributo pari a quello ordinario spettante nel  1991,  incrementato
dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso  contributo
ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali  entro
il primo mese di ciascun trimestre. 
  2. A valere sul fondo ordinario di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a  corrispondere
a ciascun comune, per  l'anno  1992,  un  contributo  pari  a  quello
ordinario   spettante    nel    1991,    incrementato    dell'importo
corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il
contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo  mese
di ciascun trimestre. 
  3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento,
con esclusione dei comuni dissestati, in  applicazione  dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge  n.  333  del  1992.  La  riduzione  e'
applicata sulla quarta rata trimestrale. 
  4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1,  il
Ministero dell'interno e'  autorizzato  a  corrispondere  a  ciascuna
comunita' montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote: 
    a) una di lire 270  milioni,  finalizzata  al  finanziamento  dei
servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; 
    b) una, ad esaurimento del  fondo,  ripartita  tra  le  comunita'
montane in proporzione  alla  popolazione  montana  residente  al  31
dicembre del penultimo anno precedente,  secondo  i  dati  pubblicati
dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, da  erogarsi
entro il mese di ottobre 1992. 
  5. L'erogazione della quarta  rata  del  fondo  ordinario,  per  le
amministrazioni provinciali e per i comuni, e della  quota  residuale
per le comunita' montane, e'  subordinata  alla  presentazione  delle
certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo
1990  disposta,  rispettivamente,  con   i   decreti   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  in  data  19
ottobre 1991, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  252  del  26
ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991.