Art. 21. 
        Risanamento finanziario degli enti locali dissestati 
  1.  La  deliberazione  di  dissesto  di  cui  all'articolo  25  del
decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente  adottata
dal  consiglio  dell'ente  locale  ogni  qualvolta  non  puo'  essere
garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
ovvero esistono nei confronti dell'ente  locale  crediti  liquidi  ed
esigibili  di  terzi  ai  quali  non  sia  stato  fatto   validamente
fronte,nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto
decreto-legge  n.  66  del  1989,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalita' previste
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  1  luglio  1986,   n.   318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1986,  n.  488.
L'omissione integra  l'ipotesi  di  cui  all'articolo  39,  comma  1,
lettera  a),  della  legge  n.  142  del  1990,  con   l'applicazione
prioritaria della procedura di cui al comma 2 del  medesimo  articolo
39. L'obbligo di deliberazione dello stato di  dissesto  si  estende,
ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque  nominato  ai
sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990.
La deliberazione non e' revocabile e puo' essere adottata solo se non
e'  stato  deliberato  il  bilancio  per  l'esercizio  relativo.   La
deliberazione e' pubblicata per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
  2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento  pregressi
e l'adozione di tutti i provvedimenti  per  l'estinzione  dei  debiti
competono ad un commissario straordinario liquidatore, per  i  comuni
con  popolazione  fino  a  5.000  abitanti,  e  ad  una   commissione
straordinaria di liquidazione composta di tre membri,  per  i  comuni
con piu' di 5.000 abitanti e per le province,  nominati  con  decreto
del  Presidente  della   Repubblica,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno. Col decreto  di  nomina  viene  stabilito  il  compenso
spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico
dell'ente locale. Il commissario o la commissione  hanno  diritto  di
accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di  utilizzare  il
personale  ed  i  mezzi  operativi  dell'ente  locale  e  di  emanare
direttive burocratiche. 
  3. Il commissario o la commissione, di cui al comma  2,  provvedono
all'accertamento della  situazione  debitoria  a  norma  di  legge  e
propongono, entro il termine di tre mesi  dalla  nomina,  prorogabile
una sola volta per un massimo di ulteriori  tre  mesi,  un  piano  di
estinzione. La commissione di ricerca  per  la  finanza  locale  cura
l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione,  con  eventuali
modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno  che  vi  provvede
con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data
di deliberazione di dissesto i debiti  insoluti  non  producono  piu'
interessi, rivalutazioni monetarie  od  altro  e  cessano  le  azioni
esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della
liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i  ratei  di  mutuo
disponibili ed ogni attivita'  non  indispensabile  da  alienare.  Il
commissario o  la  commissione  hanno  titolo  ad  acquisire  entrate
relative alla gestione pregressa e  ad  alienare  beni  senza  alcuna
autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato  concorre  con
il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa
depositi e prestiti dal  commissario  o  dalla  commissione,  a  nome
dell'ente locale -  il  cui  ammontare  non  puo'  comunque  superare
l'importo  mutuabile  determinato  sulla  base   di   una   rata   di
ammortamento  pari  alle  quote  del   fondo   investimenti   rimaste
accantonate a favore dell'ente locale incrementate di  un  contributo
statale.  Detto  contributo  -  finanziato  con  il  fondo   di   cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  -   e'   determinato
nell'importo  massimo  pari  a  cinque  volte  la  rispettiva   quota
capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 4. Il
commissario o la commissione hanno titolo a  transigere  vertenze  in
atto o pretese in corso. I  debiti  vengono  liquidati,  a  cura  del
commissario o  della  commissione,  nei  limiti  della  massa  attiva
disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del  mutuo.
Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione
da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la  commissione
sono tenuti  a  deliberare  il  rendiconto  della  gestione,  che  e'
sottoposto  all'esame  del  comitato  regionale  di  controllo.  Dopo
l'approvazione  del  piano  di  estinzione  da  parte  del   Ministro
dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di  data
anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo  di  revisione
dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione. 
  4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre
mesi dalla data di emanazione del decreto  presidenziale  di  cui  al
comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti
prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge  n.  66  del  1989.  La
graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in
detta norma e' formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianita'
di servizio presso l'ente, a parita' di  servizio  presso  lo  stesso
ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore
parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e'  trasmessa  per
il tramite della Commissione centrale  per  la  finanza  locale  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il  personale  ad
altre pubbliche amministrazioni  con  disponibilita'  di  posti,  con
onere  a  carico  della  quota  accantonata  di  fondo   perequativo.
All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione  pubblica,  di
concerto  con  i  Ministri   del   tesoro   e   dell'interno,   entro
quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione   dei   nominativi   del
personale eccedente da trasferire. 
  5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruito dalla Commissione di  ricerca  per  la  finanza  locale  che
formula eventuali rilievi  o  richieste  ed  e'  approvato  entro  il
termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno. 
  6. L'inosservanza del termine per la formulazione  dell'ipotesi  di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la
risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta  Commissione  di
ricerca, che non puo' superare  i  sessanta  giorni  dalla  notifica,
integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a),  della
legge n. 142 del 1990. 
  7. Le disposizioni dell'articolo 25 del  decreto-legge  n.  66  del
1989 si applicano in  quanto  compatibili  con  quelle  del  presente
articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi  ai
sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo. 
  8. Le norme del presente articolo si applicano anche  a  tutti  gli
enti locali per i quali non sia stato ancora approvato  il  piano  di
risanamento  e,  limitatamente   al   trasferimento   del   personale
eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il  piano
di risanamento, ma ai quali non sia stata  concessa  l'autorizzazione
alla contrazione del mutuo a  ripiano  dell'indebitamento  pregresso;
per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al  citato
articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda  il
finanziamento  dell'indebitamento  pregresso.  Sono  fatti  salvi   i
trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della  precedente  normativa  e,
con  priorita',  le  graduatorie  del  personale  in  mobilita'  gia'
compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per
i quali non sia stato  ancora  approvato  il  piano  di  risanamento,
valgono  le   ipotesi   di   bilancio   di   previsione   stabilmente
riequilibrato a suo tempo deliberate. 
  9. Le  disposizioni  concernenti  il  dissesto  degli  enti  locali
siapplicano anche agli  enti  inclusi  nei  territori  delle  regioni
Friuli-Venezia  Giulia,  Sardegna  e  Sicilia   subordinatamente   al
recepimento da parte della regione interessata  della  normativa  sul
dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo.