Art. 22. Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti 1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole "Cassa depositi e prestiti, avente" sono aggiunte le parole "personalita' giuridica, nonche'"; b) all'articolo 3, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: " g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione."; c) all'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sara' investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione."; d) all'articolo 11 il sesto comma e' abrogato.