Art. 22. 
           Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti 
  1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole "Cassa depositi  e
prestiti, avente" sono aggiunte le  parole  "personalita'  giuridica,
nonche'"; 
    b) all'articolo 3, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: "
g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione."; 
  c) all'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Gli utili netti annuali della Cassa depositi  e  prestiti  saranno
attribuiti per non meno del 25 per cento al  fondo  di  riserva,  che
sara' investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da
primarie istituzioni creditizie e,  per  il  rimanente,  comunque  in
misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione."; 
    d) all'articolo 11 il sesto comma e' abrogato.