Art. 23. Collocamento fuori ruolo di segretari comunali 1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, puo' disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto- legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonche' di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990. 2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604. 3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene ne' in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza. 4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 e' abrogato.