Art. 23. 
           Collocamento fuori ruolo di segretari comunali 
  1.  Il  Ministro  dell'interno,  con  provvedimento  annuale,  puo'
disporre il  collocamento  fuori  ruolo,  presso  la  Commissione  di
ricerca per la finanza locale e  presso  la  Direzione  centrale  dei
segretari comunali e provinciali e del personale degli  enti  locali,
di segretari comunali e provinciali in numero massimo di  venti,  per
l'espletamento dei compiti previsti  dall'articolo  25  del  decreto-
legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
144 del 1989, nonche' di quelli previsti dall'articolo 52 della legge
n. 142 del 1990. 
  2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva
il  trattamento  economico  della   qualifica   corrispondente,   con
imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai  fini  del
trattamento di quiescenza e di previdenza al  fondo  dei  diritti  di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604. 
  3. Il personale in questione non occupa posto nella  qualifica  del
ruolo organico cui appartiene ne' in altre  qualifiche,  superiori  o
inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di
segretario comunale o provinciale,  ha  diritto  di  essere  nominato
presso una sede di classe corrispondente alla propria  qualifica,  in
ogni caso nell'ambito della  stessa  provincia  dove  precedentemente
prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza. 
  4. Il comma 16 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66  del
1989 e' abrogato.