Art. 24. 
        Assegnazione alle province di un segretario generale 
      di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo 
  1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di  classe  1-
B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe  1-
A ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8  giugno  1962,
n. 604,  sono  assegnati  segretari  generali  di  classe  1-  A.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n.
604 del 1962. 
  2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione
delle province, gia' adottati ai sensi dei decreti-legge  20  gennaio
1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio  1992,  n.  289,  e  20
luglio 1992, n. 342.