Art. 24. Assegnazione alle province di un segretario generale di qualifica pari a quello assegnato ai comuni capoluogo 1. Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, alle province di classe 1- B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1- A ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati segretari generali di classe 1- A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962. 2. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle province, gia' adottati ai sensi dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, e 20 luglio 1992, n. 342.