Art. 25. 
                       Gestioni fuori bilancio 
  1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 1989, n. 155, gia' differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 1› ottobre 1991,  n.  307,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1991,  n.  377,   e'
ulteriormente differito fino all'entrata in  vigore  della  legge  di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque  non  oltre  il  30
giugno 1993. 
  2. Sono altresi' differite non oltre il termine di cui al  comma  1
le gestioni fuori bilancio  inerenti  alle  attivita'  di  protezione
sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno  e
della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27  dicembre
1989, n. 409. 
  3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo  19
della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  istitutiva  del  Servizio
nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 30  giugno
1993, e' autorizzata la  gestione  fuori  bilancio  del  Fondo  della
protezione civile di cui al decreto-legge 10  luglio  1982,  n.  428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia  dal
29 febbraio 1992. 
  5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1989, n. 155, non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite
ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.  98,  ratificato
dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.