Art. 26. Fondi per la gestione dell'EFIM 1. Per far fronte alle piu' urgenti necessita' di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM -, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e per sopperire alle necessita' inerenti la produzione e l'occupazione delle societa' controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualita'. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 18 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.