Art. 26. 
                   Fondi per la gestione dell'EFIM 
  1. Per far fronte alle piu' urgenti necessita'  di  amministrazione
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria  manifatturiera  -
EFIM -, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,  e  per
sopperire alle necessita'  inerenti  la  produzione  e  l'occupazione
delle societa' controllate dall'Ente medesimo, la  Cassa  depositi  e
prestiti e' autorizzata a concedere al commissario  liquidatore,  con
determinazione  del  direttore   generale   della   Cassa   medesima,
un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per  i  mutui,
rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere  dal  1993  in  dieci
annualita'. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,  valutato  in
lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si  provvede  quanto  a
lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a  lire  18  miliardi,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio
triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  del  medesimo   stato   di
previsione  per  l'anno  finanziario  1993,   all'uopo   parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.