Art. 27. Contributo di solidarieta' nazionale alla regione siciliana 1. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi. 2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede: a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.