Art. 27. 
     Contributo di solidarieta' nazionale alla regione siciliana 
  1. Il  contributo  a  titolo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui
all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' fissato per
gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400  miliardi  e  in
lire 210 miliardi. 
  2. La somma  per  spese  sostenute  dallo  Stato  per  conto  della
regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  12  aprile
1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,  dovuta  a
titolo  di  rimborso  della  regione,  viene   determinata   in   via
definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990  e  a  lire  210  miliardi  per
l'anno 1991, si provvede: 
    a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a  carico  delle
disponibilita' in conto residui del  capitolo  7751  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; 
    b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno  1991,  a  carico  dello
stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1992.