Art. 29. 
                        Copertura finanziaria 
  1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,  con
esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4,  14,  comma
1, 26, 27 e 28, valutato in lire 25.383.587 milioni per l'anno 1992 e
lire 325.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede: 
    a) quanto a lire 1.600.000 milioni,  per  l'anno  l992,  mediante
utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del  decreto-legge  30
settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del  decreto-
legge 27 aprile 1990, n. 90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165,  e,  da  ultimo,  dall'articolo  6  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; 
    b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno  1992,  a  carico
delle disponibilita', per lo stesso anno, dei  capitoli  1590,  1592,
1598 e 1599 dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
rispettivamente, per milioni di lire 15.719.000, 91.000, 6.444.600  e
1.066.400; 
    c) quanto a lire 322.587 milioni, per l'anno 1992, a carico delle
disponibilita' per lo stesso anno, del capitolo 5970 dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire  66.000,  dei
capitoli 1984, 1987 e 1988 dello stato di  previsione  del  Ministero
delle finanze, rispettivamente, per milioni di lire 31.218, 178.425 e
944, dei capitoli 5106, 5108 e 8047 dello  stato  di  previsione  del
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
rispettivamente, per milioni di lire  40.500,  500  e  2.000,  e  del
capitolo 1607 dello stato di previsione del Ministero  del  commercio
con l'estero per milioni di lire 3.000; 
    d) quanto a lire 140.000 milioni - di cui lire 60.000 milioni per
la dotazione del contributo ordinario alle comunita' montane  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a) - a carico delle  disponibilita',
per lo stesso anno, dei capitoli numeri 1592 e 7234  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente,  per  milioni
di lire 60.000 e 80.000; 
    e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno  1993,  a
carico degli stanziamenti iscritti ai  capitoli  7232  e  7233  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente,  per
milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  milioni  di  lire  96.500;
quanto a lire 25.000 milioni, a decorrere  dall'anno  1993,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  riguardante  il  Ministero
dell'interno. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.