Art. 3. 
 Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni 
  1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b),  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  a   corrispondere,   per   l'anno   1992,   a   ciascuna
amministrazione provinciale, un contributo pari a quello  perequativo
spettante per il 1991, incrementato  dell'importo  corrispondente  al
4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il  contributo  e'
corrisposto entro il 31 maggio 1992. 
  2. Il contributo perequativo  finanziato  con  quota  del  provento
dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del
decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200  milioni,  e'
attribuito alle amministrazioni  provinciali  dopo  che  le  relative
somme  sono  state  acquisite  al  bilancio  dello  Stato,   per   il
settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma
1,  lettera  b),  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,   n.   415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e
per il venticinque per cento con i criteri indicati  all'articolo  7,
comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989. 
  3. La quota del fondo perequativo  spettante  alle  amministrazioni
provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento  attribuito  sulla
base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, e' corrisposta
nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente  abbia  dimostrato
di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima
obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di
mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla  restituzione  delle  somme
relative all'anno 1992, mediante  trattenuta  sui  fondi  perequativi
degli anni successivi. 
  4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b),  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato a corrispondere per l'anno 1992: 
    a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare
a ciascun comune un contributo pari a  quello  perequativo  spettante
nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5  per  cento
dello stesso contributo perequativo.  Il  contributo  e'  corrisposto
entro il 31 maggio 1992; 
    b)  una  quota  complessiva   di   lire   100.000   milioni   per
l'attivazione  delle  procedure  di  allineamento  alla   media   dei
contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 
  5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi  dell'articolo  6,
comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato  in  lire
392.800 milioni, e' distribuito tra i comuni, dopo  che  le  relative
somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le  finalita'
e con i criteri di seguito specificati: 
    a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura
pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,
lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire
72.500 milioni; 
    b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1989  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  66  del  1989,
valutato in lire 65.000 milioni; 
    c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1990  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato  decreto-legge  n.  415  del
1989, valutato in lire 65.000 milioni; 
    d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di  provincia
appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del
decreto-legge n. 66 del 1989, per il  75  per  cento  con  i  criteri
indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  n.
415  del  1989  e  per  il  25  per  cento  con  i  criteri  indicati
all'articolo 8, comma 1, lettera c), del  decreto-legge  n.  415  del
1989; 
    e) per la restante parte, valutata  in  lire  174.300  milioni  a
tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d). 
  6. La  quota  del  fondo  perequativo  spettante  ai  comuni,  pari
all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo
perequativo riconosciuto nel 1991, e' corrisposta nel 1992  a  titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura  minima  obbligatoria  dei
costi dei  servizi,  di  cui  all'articolo  9.  In  caso  di  mancata
osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione  delle  somme  relative
all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi  degli  anni
successivi.