Art. 30. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno BARUCCI, Ministro del tesoro GORIA, Ministro delle finanze GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI