Art. 5. 
             Ripartizione quote ICIAP versate all'erario 
  1. Il comma 4- bis dell'articolo 12  del  decreto-legge  13  maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 202, e' sostituito dal seguente: 
  "4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e
di arti e professioni versate allo Stato dai comuni  per  il  tramite
delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  aprile  1989,  n.   144,   e   successive   modificazioni,   sono
redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1,
lettere b)  e  c),  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.". 
 2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma  4-  bis,
del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito  dal  comma
1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalita'
di cui all'articolo 12, comma 18.