Art. 6. 
                     Finanziamento degli espropri 
  1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991,
sono  estese  ai  consorzi  fra  enti  locali  e  si  applicano  alle
definizioni intervenute sino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire  alla  Cassa
depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data. 
  2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale  carico  dello
Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27  ottobre
1988, n. 458,  riguardano  esclusivamente  le  acquisizioni  di  aree
effettuate entro il  31  dicembre  1991,  i  cui  oneri  siano  stati
predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre
1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonche'  quelli  riconosciuti
da province e comuni  ai  sensi  dell'articolo  12-  bis  del  citato
decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti
da: 
    a) sentenze passate in giudicato; 
    b) accordi bonari  perfezionati  su  determinazioni  dell'ufficio
tecnico  erariale  competente  per  territorio  ovvero  su   sentenza
esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria; 
    c) indennita' determinate ai sensi dell'articolo 15  della  legge
22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi dell'articolo 5- bis del  decreto-
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, relative ad opere pubbliche.