Art. 6. Finanziamento degli espropri 1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, sono estese ai consorzi fra enti locali e si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data. 2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12- bis del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti da: a) sentenze passate in giudicato; b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria; c) indennita' determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e ai sensi dell'articolo 5- bis del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, relative ad opere pubbliche.