Art. 7. 
             Utilizzo di somme a specifica destinazione 
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,  n.
403, e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione
di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a  finanziamenti
presso istituti di credito. Possono altresi' utilizzare in termini di
cassa le somme  a  specifica  destinazione,  fatta  eccezione  per  i
trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e  del  ricavato
dei mutui, purche' si impegnino esplicitamente a reintegrarle con  il
ricavato delle predette operazioni."