Art. 7. Utilizzo di somme a specifica destinazione 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e' sostituito dal seguente: " 2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresi' utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purche' si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette operazioni."