Art. 9. 
          Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 
  1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le  comunita'  montane
ed i consorzi di enti locali, sono  tenuti  a  trasmettere  entro  il
termine perentorio del  31  marzo  1993  apposita  certificazione,  a
carattere  definitivo,  firmata  dal   legale   rappresentante,   dal
segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio
dei revisori dei conti o dal revisore dei conti,  per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il  rispetto  per
l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2,  3
e 4, del citato decreto-legge n. 415 del  1989.  Le  modalita'  della
certificazione  sono  stabilite   con   il   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, in data 23 ottobre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 5 novembre 1992. 
  2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima  del
costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed
i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non
oltre il 30 novembre,  a  rideliberare  in  aumento  le  tariffe  con
effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa
di smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  nel  caso  in  cui  il
controllo della gestione evidenzi uno  squilibrio  nel  rapporto  tra
spese impegnate ed entrate accertate. 
  3.  I  comuni  possono  determinare  le  tariffe  del  servizio  di
trasporto funebre di cui all'articolo 16 del regolamento  di  polizia
mortuaria approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento  del
costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo  17,  comma  1,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41.