IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre  alcuni
interventi  in  campo  economico  con  particolare   riferimento   ai
finanziamenti   per   i   territori   meridionali,    alla    materia
previdenziale, delle abitazioni e dei monopoli di Stato, nonche'  per
talune zone terremotate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  di
concerto  con  i  Ministri  delle  finanze,  del  bilancio  e   della
programmazione  economica,   dei   trasporti,   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
               Sgravi contributivi per il Mezzogiorno 
  1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991,  n.
214, relativo allo sgravio contributivo di cui  all'articolo  59  del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  e'
differito fino a tutto il periodo di paga in  corso  al  30  novembre
1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi 1 e  2
del richiamato articolo 59 dalla  misura  dell'8,50  per  cento  alla
misura del 7,50 per  cento.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992,  ad
incremento delle unita' effettivamente  occupate  alla  data  del  30
novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati
dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo  59,  comma  1,
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e' concesso in misura totale dei contributi  posti  a  carico
dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della  previdenza
sociale per un periodo di  un  anno  dalla  data  di  assunzione  del
singolo lavoratore sulle retribuzioni  assoggettate  a  contribuzioni
per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
  3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli  oneri  sociali
in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui  al
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218,
dovute in conseguenza della sentenza della  Corte  costituzionale  n.
261 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1991 e relative
a periodi contributivi anteriori alla data di  pubblicazione  stessa,
e'   effettuato,   previa   presentazione   di   apposita    domanda,
dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  in  dieci  rate
annuali di pari importo, senza alcun  aggravio  per  rivalutazione  o
interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere,  per  la
prima rata, dall'anno 1992. Non e' consentita la compensazione  degli
importi di cui al presente comma con  le  somme  dovute  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  ed   esposte   sulle   denunce
contributive mensili. 
  4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale  della
previdenza sociale sulla base di apposita  rendicontazione,  distinta
per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione  ISTAT
delle attivita'  economiche,  redatta  dall'INPS  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dal  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro. 
  5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa: 
    a) di lire 4.275  miliardi  per  l'anno  1994  e  di  lire  2.491
miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2; 
    b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal  1994  al  2003,
relativamente al comma 3. 
  6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno  1994  si
provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il  medesimo
anno dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 1  marzo  1986,
n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento  straordinario
nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione  (compresi
ratei  ammortamento  mutui),  nonche'  interventi  per  il   triennio
1992-1994 per la conservazione  e  la  tutela  del  Lago  di  Pergusa
(Enna)", iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1992-1994,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992.