Art. 3. 
                Trattamenti pensionistici anticipati 
  1. I lavoratori  dipendenti  da  imprese  industriali,  diverse  da
quelle edili,  interessate  da  crisi  aziendali  o  da  esigenze  di
ristrutturazione  e  riorganizzazione  con  adeguati   programmi   di
sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
almeno trenta anni di anzianita'  assicurativa  e  contributiva  agli
effetti  delle  disposizioni  del  primo  comma,  lettere  a)  e  b),
dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, hanno facolta' di richiedere entro  il
31 dicembre 1992 la concessione di un trattamento di pensione secondo
la disciplina di cui all'articolo 22  citato  con  una  maggiorazione
dell'anzianita'  assicurativa  e   contributiva   pari   al   periodo
necessario per la maturazione del  requisito  dei  trentacinque  anni
prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore
al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e  quella
del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni
se donne. 
  2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, formulata sentito il Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato,  e  il  Ministro  delle  partecipazioni  statali,
individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma  1
e determina, entro il limite massimo  complessivo  di  venticiquemila
unita', il numero massimo dei pensionamenti anticipati  per  ciascuna
impresa. 
  3.  Le  imprese,  singolarmente  o  per  gruppo  di   appartenenza,
rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che  intendano  avvalersi
delle disposizioni del presente  articolo,  presentano  programmi  di
gestione delle crisi  o  di  ristrutturazione  e  riorganizzazione  e
dichiarano l'esistenza e l'entita'  delle  eccedenze  strutturali  di
manodopera al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
richiedendone tramite il Ministero stesso l'accertamento da parte del
CIPE. 
  4. La facolta'  di  pensionamento  anticipato  di  anzianita'  puo'
essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore  a  quello
delle eccedenze accertate dal CIPE.  I  lavoratori  interessati  sono
tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda  irrevocabile
per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, entro trenta giorni
dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di  imprese  degli
accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni  dalla  maturazione
dei trenta anni di anzianita' di  cui  al  comma  1,  se  posteriore.
L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine  trasmette  a
ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori,
in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il  numero  dei  lavoratori  che
esercitano la facolta' di pensionamento anticipato  sia  superiore  a
quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera  una  selezione  in
base alle esigenze di gestione della crisi o  di  ristrutturazione  e
riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande
sono  trasmesse  a  ciascun  competente  istituto  previdenziale   si
estingue nell'ultimo giorno del mese in  cui  l'impresa  effettua  la
trasmissione. 
  5. L'impresa, entro trenta  giorni  dalla  richiesta  da  parte  di
ciascun competente istituto previdenziale e' tenuta  a  corrispondere
anticipatamente  in  unica  soluzione  alla  gestione   pensionistica
competente,  per  ciascun  dipendente   che   abbia   usufruito   del
pensionamento  anticipato  di  anzianita',  per   ciascun   mese   di
anticipazione della pensione, un contributo  pari  al  50  per  cento
dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota  contributiva
in vigore per la richiamata gestione sull'ultima  retribuzione  annua
percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata  a  mese,  nonche'
dell'importo mensile  della  pensione  anticipata,  ivi  compresa  la
tredicesima mensilita', con facolta' di optare per il  pagamento  del
contributo stesso, con addebito di interessi nella misura  del  dieci
per cento in ragione d'anno, in un numero di rate  mensili,  di  pari
importo, non superiore a  quello  dei  mesi  di  anticipazione  della
pensione. 
  6. La facolta' di cui al presente articolo,  con  le  procedure,  i
limiti  e  le  contribuzioni  dal  medesimo  previsti,  e'   altresi'
esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della
pensione  di  vecchiaia,  con   una   maggiorazione   dell'anzianita'
assicurativa per  i  periodi  mancanti  al  compimento  dell'eta'  di
sessanta  anni,  se  uomini,  o  di  cinquantacinque  se  donne,  dai
lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano
previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati
anteriormente  al  31  luglio  1991,  di  eta'   non   inferiore   ai
cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni  se  donne  e  che
possano far valere non meno di quindici anni e  non  piu'  di  trenta
anni di anzianita' contributiva. 
  7. Il termine di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e' sostituito con il termine 29 febbraio 1992. 
  8. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno
1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per
l'anno 1995.  Al  relativo  onere,  per  il  triennio  1992-1994,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,   all'uopo
parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.