Art. 4. Norme di interpretazione autentica e in materia di personale 1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data e' conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo. 2. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facolta' di assolvere, in tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, mediante utilizzo di posti relativi a profili professionali per il cui accesso e' richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle proce- dure concorsuali si applicano in questi casi le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991, per un numero complessivo di posti non superiore alla meta' di quelli messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti da riservare. 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' inserito il seguente: " 3-bis . Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, punto 4, dell'articolo 14, della legge 17 maggio 1985, n. 210".