Art. 4. 
    Norme di interpretazione autentica e in materia di personale 
  1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7,  del  decreto-legge  12  settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due
o  piu'  pensioni  integrate  al  trattamento  minimo  liquidate  con
decorrenza anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del  predetto
decreto, l'importo del trattamento minimo  vigente  a  tale  data  e'
conservato su una sola delle pensioni come individuata con i  criteri
previsti al comma 3 dello stesso articolo. 
  2. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo  16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facolta' di assolvere,  in
tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di  cui  all'articolo
5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  mediante  utilizzo
di posti relativi a profili  professionali  per  il  cui  accesso  e'
richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle proce-
dure concorsuali si applicano in questi casi  le  modalita'  previste
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8  aprile  1991,
per un numero complessivo di posti non superiore alla meta' di quelli
messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti  da
riservare. 
  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30  dicembre  1991,
n. 412, e' inserito il seguente: 
  " 3-bis . Per il conseguimento degli  obiettivi  di  risanamento  e
sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di  lavoro  relativo
al personale dipendente dell'ente  Ferrovie  dello  Stato  ha  natura
privatistica,  intendendosi  abrogato  l'ultimo   comma,   punto   4,
dell'articolo 14, della legge 17 maggio 1985, n. 210".