Art. 5. 
                 Regime impositivo delle abitazioni 
  1. L'articolo 129, comma 2,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito  dall'articolo  11,  comma  1,
lettera h), della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  deve  intendersi
applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile  delle
unita' immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla
legge 2 luglio 1949,  n.  408,  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone  che
sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di  determinazione  legale,
dalla locazione di tali unita', ridotto del  25  per  cento,  risulti
inferiore per oltre un quinto al reddito medio  ordinario  risultante
dalla applicazione delle tariffe  d'estimo  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario  n.
9; in tal caso il reddito imponibile e' determinato in misura pari  a
quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le  unita'
immobiliari site nella citta' di Venezia centro e nelle  isole  della
Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si  applica
con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40  per  cento.  Per
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve
intendersi quella nella quale il  contribuente,  che  la  possiede  a
titolo di proprieta', usufrutto o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi
familiari dimorano abitualmente. 
  2. Agli atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o
emanati ed alle scritture private  autenticate  successivamente  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  alle
scritture private non autenticate  presentate  per  la  registrazione
successivamente alla medesima data, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del  decreto-legge  7  febbraio
1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5- bis del  decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di  acquisto  il
compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle
predette disposizioni, di non avere gia' usufruito delle agevolazioni
previste  dall'articolo  1  della  legge  22  aprile  1982,  n.  168,
dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile  1985,  n.  118,  nonche'  di
quelle previste dall'articolo 3, comma 2,  della  legge  31  dicembre
1991, n. 415, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con  i
benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo  oneroso
o gratuito prima del decorso del termine di cinque  anni  dalla  data
dell'atto del loro acquisto, sono  dovute  le  imposte  di  registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,  con  una  soprattassa
del 30 per cento  delle  imposte  stesse,  ovvero,  se  si  tatta  di
cessioni soggette all'imposta sul  valore  aggiunto,  e'  dovuta  una
penalita' pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria  dell'imposta
sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che  sussistano
tutte le condizioni ed i  requisiti  previsti,  anche  per  gli  atti
pubblici formati, gli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati  e  le
scritture private autenticate dal 1' gennaio 1992 sino alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, se il contribuente,  che  non
aveva potuto richiedere i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2,
della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta  istanza,  a  pena  di
decadenza  entro  un  anno  dalla  data  dell'atto,  all'ufficio  del
registro   competente,   per   usufruire   delle    agevolazioni    e
contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalita' dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni  e
dei requisiti indicati dal comma 2; per gli  atti  pubblici  formati,
gli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,  le  scritture  private
autenticate e le scritture private non  autenticate  gia'  sottoposti
alla registrazione nel  predetto  periodo  con  l'assolvimento  delle
imposte in misura normale, si fa luogo  al  rimborso  delle  medesime
imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed  i
requisiti sopra richiamati, con istanza da  presentarsi  allo  stesso
ufficio presso il quale  e'  stato  registrato  l'atto  di  acquisto,
presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.