Art. 6. 
      Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno 
  1. Per il finanziamento degli incentivi alle  attivita'  produttive
di cui alla legge 1' marzo 1986, n. 64, e' autorizzata  la  spesa  di
lire 14.000 miliardi, in ragione di  lire  125  miliardi  per  l'anno
1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275  miliardi  per
l'anno 1994. Alla ripartizione del  residuo  importo  di  lire  8.250
miliardi per gli anni successivi si provvede con  legge  finanziaria.
Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in  eccedenza  alle
predette quote annuali. 
  2.  Per  la  realizzazione  di  progetti  strategici  di  interesse
nazionale di infrastrutturazione del territorio del  Mezzogiorno  nei
settori dell'acqua, della  ricerca  scientifica,  dell'ambiente,  dei
sistemi   territoriali,   del   turismo,   dei   beni   culturali   e
dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello  sviluppo  del
Mezzogiorno e' autorizzata, in deroga all'articolo 17, comma 4, della
legge 1' marzo 1986, n.  64,  a  contrarre  prestiti  esteri  per  il
complessivo importo di lire 10.000 miliardi in ragione di lire  3.000
miliardi per ciascuno degli anni 1992,  1993  e  1994  e  lire  1.000
miliardi per l'anno 1995.  I  prestiti  sono  contratti  nel  secondo
semestre di ciascun anno anche per la quota non  impegnata  nell'anno
precedente. All'attuazione dei  progetti  strategici  si  provvede  a
seguito di programma approvato dal CIPE su proposta del Ministro  per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 
  3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992,  lire  2.800  miliardi
per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994,  ivi  compreso
quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e  900  miliardi
per il 1994, relativo ai prestiti di cui  al  comma  2,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992  all'uopo
parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge  8
novembre 1991, n. 360, si  intendono  riferite  anche  all'erogazione
della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile  1991,
n. 134, per le finalita' ivi previste.