Art. 6. Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno 1. Per il finanziamento degli incentivi alle attivita' produttive di cui alla legge 1' marzo 1986, n. 64, e' autorizzata la spesa di lire 14.000 miliardi, in ragione di lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 8.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali. 2. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e' autorizzata, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1' marzo 1986, n. 64, a contrarre prestiti esteri per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e 900 miliardi per il 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1991, n. 134, per le finalita' ivi previste.