Art. 7. Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM 1. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sopprimere le parole: "Nell'anno 1990"; b) al medesimo comma 1 la lettera b) e' cosi' sostituita: " b) Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM: lire 1.550 miliardi"; c) al comma 2, le parole: "in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991" sono sostituite da quelle: "in ragione di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1992"; d) al comma 3 le parole: "dal secondo semestre del 1993" sono sostituite da quelle: "dall'anno 1994"; e) al comma 5 le parole: "di nuovi investimenti" sono sostituite da quelle: "dei programmi 1991-94"; f) al comma 6 dopo la parola: "Mezzogiorno" aggiungere le seguenti: "da effettuarsi da parte dell'IRI" e dopo le parole: "al comma 1" aggiungere le seguenti: "lettera a)". 2. All'articolo 3 della medesima legge n. 42 del 1991 le parole: "da parte degli enti" sono sostituite da quelle: "da parte dell'IRI". 3. L'articolo 4 della medesima legge n. 42 del 1991 e' sostituito dal seguente: " 1. I programmi degli enti di gestione, di cui all'articolo 2, comma 5, sono quelli risultanti dai documenti allegati alla relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1992, trasmessa al CIPE e da questi positivamente esaminata nella seduta del 30 settembre 1991.". 4. L'articolo 7, comma 2, della menzionata legge n. 42 del 1991 e' sostituito dal seguente: " 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 valutato in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed in lire 1.200 miliardi a decorrere dal 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali'.".