Art. 9. 
Interventi  nelle  zone  terremotate  del  Belice  e  della   Sicilia
                             occidentale 
  1.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  di  ricostruzione   e
riparazione dell'edilizia privata, nonche' delle opere di  competenza
locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del  1968  ed  in
quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto  del  1981,  i
comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui  decennali  con
istituti di credito speciale  o  sezioni  autonome  autorizzati,  nel
complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1992, con oneri di
ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato. 
  2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di
credito e sezioni autonome di cui  al  comma  1  sono  tenuti  a  far
decorrere l'ammortamento dall'anno successivo  a  quello  in  cui  e'
stato perfezionato il contratto  di  mutuo.  L'importo  eventualmente
dovuto  a  titolo  di  preammortamento,  maggiorato  degli  ulteriori
interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza
della prima rata dello stesso, sara' corrisposto alla scadenza  della
rata di ammortamento. 
  3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui  al  comma  1  e'
destinata  agli  interventi  nelle  zone  terremotate  della  Sicilia
occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di  Mazara  del  Vallo,
Marsala e Petrosino e'  effettuato,  con  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici, sulla base dei programmi  di  interventi  comunicati
dal provveditorato alle opere pubbliche  della  Sicilia.  Il  riparto
della restante quota tra i comuni del Belice e'  effettuato,  tenendo
conto dello stato di avanzamento dell'opera di  ricostruzione  e  dei
residui fabbisogni, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  13-bis,
comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a
decorrere  dall'anno  1994,  si  provvede  mediante  utilizzo   delle
proiezioni per i  medesimi  anni  dell'accantonamento  "Completamento
degli interventi in favore delle aree terremotate  del  Belice  e  di
Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)"  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,   le   occorrenti   variazioni   di    bilancio    derivanti
dall'attuazione del presente decreto.