(Allegato)
                              ALLEGATO 
  All'articolo 1: 
   al comma 1, le parole: "compresi nell'allegato  A  della  legge  5
marzo 1985,  n.  129,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "compresi
nell'allegato  A  all'accordo  tra  la  Repubblica  italiana   e   la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15
maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "1- bis. Possono altresi' essere regolarizzati in un numero massimo
di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed  altri  oneri,  a
decorrere dal mese di  luglio  1992,  i  contributi  previdenziali  e
assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso  tra
il 1° agosto 1991 e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
  All'articolo 2: 
   al comma 1, le parole: "compresi nell'allegato  A  della  legge  5
marzo 1985,  n.  129,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "compresi
nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla
legge 5 marzo 1985, n. 129,"; 
   al comma 2, le parole: "del presente decreto e dovra'  interessare
il numero massimo di 1.000  lavoratori  dipendenti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "della legge di conversione del presente  decreto,  e
non  potra'  eccedere   complessivamente   centottantamila   giornate
lavorative". 
  All'articolo 3: 
   al comma 1, le parole: "compresi nell'allegato  A  della  legge  5
marzo 1985,  n.  129,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "compresi
nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla
legge 5 marzo 1985, n. 129,". 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  "Art. 4- bis. - 1. I benefici di cui agli articoli 1, 3  e  4  sono
estesi alle imprese  industriali  delle  province  di  Trieste  e  di
Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi  nell'allegato
A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo
1985, n. 129, con non piu' di cinquecento dipendenti, che abbiano una
significativa presenza nei Paesi dell'Europa  centrale  e  balcanica,
nonche'  nell'Unione   delle   Repubbliche   socialiste   sovietiche,
dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci  per
cento, rispettivamente, della media degli acquisti  o  del  fatturato
negli anni 1989 e 1990. 
  2. La concessione dei benefici di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo e' vincolata alla presentazione, alle autorita' preposte  al
controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento
della percentuale di cui al medesimo comma. 
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 5 miliardi per l'anno  1992,  si  provvede  mediante
parziale  utilizzo  della  proiezione  per  l'anno   medesimo   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
'Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri'. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  "Art. 5- bis. - 1. L'Istituto  centrale  per  il  credito  a  medio
termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato a costituire, a valere
sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento
a  favore  delle  imprese  appartenenti   ai   settori   industriale,
commerciale  e  dell'artigianato   situate   nell'intero   territorio
italiano, per i crediti vantati verso operatori  pubblici  e  privati
aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa  di
Jugoslavia a fronte di esportazioni effettuate". 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6. - 1. Il regime agevolato previsto dall'articolo  7,  comma
4, del decreto-legge  29  dicembre  1987,  n.  534,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.  47,  concernente  il
prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e
dei comuni della provincia  di  Udine  compresi  nell'allegato  A  al
citato accordo tra Italia e Jugoslavia di  cui  alla  legge  5  marzo
1985, n. 129, e' prorogato fino all'entrata in vigore della legge  di
riordino richiamata all'articolo 7,  comma  1,  del  citato  decreto-
legge, ed e' aumentato del venti per cento". 
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  "Art. 8- bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1992,  i  contingenti
di benzina e di gasolio previsti dalla tabella A allegata alla  legge
27 dicembre 1975, n. 700, sono  quantificati  in  litri  anziche'  in
chilogrammi   applicando,   nella   trasformazione   peso-volume,   i
coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio". 
  All'articolo 9: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo
quanto previsto dall'articolo 4- bis, valutato in complessive lire 36
miliardi  per  l'anno  1992,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo 
utilizzando, quanto a lire 17 miliardi, l'accantonamento 
'Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e
Gorizia' e, quanto a  lire  19  miliardi,  quota  dell'accantonamento
'Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri'".