Art. 2.
        Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti
           dalle imprese del settore siderurgico pubblico
  I  benefici  previsti  dall'art.  29 della legge 23 luglio 1991, n.
223, si applicano ai lavoratori in possesso dei  previsti  requisiti,
appartenenti alle imprese di cui alla tabella A, allegata al presente
decreto,  entro  i  limiti  massimi  e secondo la ripartizione fra le
varie imprese ed unita' produttive indicate nella tabella stessa.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 29 della legge n.  223/1991  si
          veda in nota alle premesse.