Art. 2. Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore siderurgico pubblico I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori in possesso dei previsti requisiti, appartenenti alle imprese di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, entro i limiti massimi e secondo la ripartizione fra le varie imprese ed unita' produttive indicate nella tabella stessa.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.