Art. 3.
Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese di
   cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
 1.  I  benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n.
223, si applicano ai lavoratori, in possesso dei previsti  requisiti,
appartenenti  alle  imprese  di  cui  alla lettera b) dell'art. 1 del
presente decreto, entro il limite massimo ivi indicato.
  2. A tal fine, le imprese interessate comunicheranno  al  Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente  decreto,  il  numero  dei  lavoratori  in
possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato.
 3.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunichera'
alle  imprese  interessate,  entro  i  successivi  dieci  giorni,  la
ripartizione  del  contingente  numerico di cui al precedente art. 1,
lettera b), determinata sulla base della valutazione delle situazioni
aziendali del settore, anche con riferimento al numero dei lavoratori
occupati.
 
          Note all'art. 3:
             - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.
          120/1989 si veda in nota alle premesse.
             -  Per  il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si
          veda in nota alle premesse.