Art. 3. Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. 1. I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori, in possesso dei previsti requisiti, appartenenti alle imprese di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto, entro il limite massimo ivi indicato. 2. A tal fine, le imprese interessate comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunichera' alle imprese interessate, entro i successivi dieci giorni, la ripartizione del contingente numerico di cui al precedente art. 1, lettera b), determinata sulla base della valutazione delle situazioni aziendali del settore, anche con riferimento al numero dei lavoratori occupati.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 120/1989 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.