Art. 5.
Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese
   produttrici  di  materiali  refrattari  e  di elettrodi di grafite
   artificiale per l'industria siderurgica.
  1. I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991,  n.
223,  si applicano ai lavoratori, in possesso dei previsti requisiti,
appartenenti alle imprese di cui alla  lettera  d)  dell'art.  1  del
presente decreto, entro il limite massimo ivi indicato.
  2.  A  tal  fine le imprese interessate comunicheranno al Ministero
del lavoro e della  previdenza  sociale,  entro  dieci  giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  decreto,  il  numero  dei lavoratori in
possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato.
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale  comunichera'
alle  imprese  interessate,  entro  i  successivi  dieci  giorni,  la
ripartizione del contingente di cui al precedente art. 1, determinata
sulla base della valutazione delle situazioni aziendali del  settore,
anche con riferimento al numero dei lavoratori occupati.
 
          Nota agli articoli 4 e 5:
             -  Per  il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si
          veda in nota alle premesse.