Art. 5. Pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali refrattari e di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica. 1. I benefici previsti dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai lavoratori, in possesso dei previsti requisiti, appartenenti alle imprese di cui alla lettera d) dell'art. 1 del presente decreto, entro il limite massimo ivi indicato. 2. A tal fine le imprese interessate comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunichera' alle imprese interessate, entro i successivi dieci giorni, la ripartizione del contingente di cui al precedente art. 1, determinata sulla base della valutazione delle situazioni aziendali del settore, anche con riferimento al numero dei lavoratori occupati.
Nota agli articoli 4 e 5: - Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.