Art. 6.
                       Adempimenti procedurali
  1. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui agli articoli 2, 3,
4  e 5 del presente decreto, interessati al pensionamento anticipato,
sono  tenuti  a  presentare  all'unita'  produttiva  di  appartenenza
domanda irrevocabile per l'esercizio della suddetta facolta' entro il
termine stabilito dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  2. Le imprese interessate, entro dieci giorni dalla scadenza di cui
al  precedente  comma,  trasmettono  alla  sede  INPS  competente per
territorio le domande dei  lavoratori,  entro  i  limiti  di  cui  ai
precedenti articoli del presente decreto.
  3.  Nel  caso  in  cui  il  numero dei lavoratori che esercitano la
facolta' del pensionamento anticipato sia superiore ai limiti di  cui
ai  precedenti  articoli  del presente decreto, le imprese opereranno
una selezione in base alle proprie esigenze.
  4. Il rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  le  cui  domande  sono
trasmesse  all'INPS  si  estingue  nell'ultimo giorno del mese in cui
l'impresa effettua la trasmissione.
  5. Le domande inoltrate agli uffici provinciali del lavoro e  della
massima  occupazione  ai  sensi  del decreto-legge 1› aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  maggio  1989,  n.
181,  e  non  accolte  per  carenza di disponibilita' dei contingenti
stabiliti dal decreto-legge suddetto, devono considerarsi decadute. I
lavoratori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'art.  29
della  legge  23  luglio  1991, n. 223, dovranno presentare una nuova
domanda di  pensionamento  anticipato  all'impresa  di  appartenenza,
secondo le disposizioni del presente articolo.
 
          Note all'art. 6:
             -  Per  il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si
          veda in nota alle premesse.
             - Il D.L. n. 120/1989 reca: "Misure  di  sostegno  e  di
          reindustrializzazione    in   attuazione   del   piano   di
          risanamento della siderurgia".