Art. 6. Adempimenti procedurali 1. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, interessati al pensionamento anticipato, sono tenuti a presentare all'unita' produttiva di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della suddetta facolta' entro il termine stabilito dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. Le imprese interessate, entro dieci giorni dalla scadenza di cui al precedente comma, trasmettono alla sede INPS competente per territorio le domande dei lavoratori, entro i limiti di cui ai precedenti articoli del presente decreto. 3. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta' del pensionamento anticipato sia superiore ai limiti di cui ai precedenti articoli del presente decreto, le imprese opereranno una selezione in base alle proprie esigenze. 4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. 5. Le domande inoltrate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e non accolte per carenza di disponibilita' dei contingenti stabiliti dal decreto-legge suddetto, devono considerarsi decadute. I lavoratori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovranno presentare una nuova domanda di pensionamento anticipato all'impresa di appartenenza, secondo le disposizioni del presente articolo.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse. - Il D.L. n. 120/1989 reca: "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia".