Art. 7.
     Residue disponibilita' di unita' lavorative prepensionabili
  Qualora,  alla  scadenza dei termini di cui all'art. 6 del presente
decreto risultassero, nell'ambito del numero massimo di cui  all'art.
29  della  legge  23  luglio  1991, n. 223, residue disponibilita' di
unita' lavorative  prepensionabili,  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni
statali  si  provvedera'  alla  ripartizione  con criteri che saranno
individuati nel decreto stesso.
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il testo dell'art. 29 della legge n.  223/1991  si
          veda in nota alle premesse.