Art. 7. Residue disponibilita' di unita' lavorative prepensionabili Qualora, alla scadenza dei termini di cui all'art. 6 del presente decreto risultassero, nell'ambito del numero massimo di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, residue disponibilita' di unita' lavorative prepensionabili, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali si provvedera' alla ripartizione con criteri che saranno individuati nel decreto stesso.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 29 della legge n. 223/1991 si veda in nota alle premesse.