Art. 11. 
                           S a n z i o n i 
  1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora  il  fatto
costituisca reato, nell'ipotesi in cui  l'operatore  commerciale  non
abbia fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art.  5  o  abbia
fornito una informazione incompleta o errata o comunque non  conforme
a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del  presente  decreto,  che
ostacoli l'esercizio del  diritto  di  recesso,  o  abbia  presentato
all'incasso  o  allo  sconto  gli  effetti  cambiari  prima  che  sia
trascorso il termine di cui al  comma  1  dell'art.  5  o  non  abbia
rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente  pagate  o
non abbia  restituito  gli  effetti  cambiari  secondo  le  modalita'
previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire dieci milioni. 
  2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti  minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 
  3. Le sanzioni sono applicate ai  sensi  della  legge  24  novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai  poteri  di
accertamento degli ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria
dell'art.  13  della  predetta  legge  24  novembre  1981,  n.   689,
all'accertamento  delle  violazioni  provvedono,  di  ufficio  o   su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto
dall'art. 17 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e'  presentato
all'ufficio   provinciale    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la  sede
legale dell'operatore commerciale.