Art. 11. S a n z i o n i 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.