Art. 13 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In via transitoria e' consentito, per il periodo di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5, a condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o in altro documento consegnato al consumatore. 3. E' altresi' consentito per il periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di recesso, purche' tale informazione sia comunque fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI