Art. 2 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione  ai  contratti  o
   alle proposte  contrattuali  disciplinati  dal  presente  decreto,
   agisce per scopi che possono considerarsi  estranei  alla  propria
   attivita' professionale; 
b) operatore commerciale: la  persona  fisica  o  giuridica  che,  in
   relazione ai contratti o alle proposte  contrattuali  disciplinati
   dal presente decreto, agisce nell'ambito della  propria  attivita'
   commerciale o professionale, nonche' la persona che agisce in nome
   o per conto di un operatore commerciale.