Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attivita' professionale; b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell'ambito della propria attivita' commerciale o professionale, nonche' la persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale.