Art. 3 
                             Esclusioni 
 
  1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: 
a) i contratti per  la  costruzione,  vendita  e  locazione  di  beni
   immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni
   immobili, con eccezione dei contratti relativi alla  fornitura  di
   merci e alla loro  incorporazione  in  beni  immobili,  nonche'  i
   contratti relativi alla riparazione di beni immobili; 
b) i contratti relativi  alla  fornitura  di  prodotti  alimentari  o
   bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a
   scadenze frequenti e regolari; 
c) i contratti di assicurazione; 
d) i contratti relativi ai valori mobiliari. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione  del  presente  decreto  anche  i
contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione  di
servizi per i quali il corrispettivo globale che deve  essere  pagato
da parte del consumatore non supera l'importo di lire  cinquantamila,
comprensivo  di  oneri  fiscali  ed  al  netto  di  eventuali   spese
accessorie  che  risultino  specificamente  individuate  nella   nota
d'ordine  o  nel  catalogo  o  altro  documento   illustrativo,   con
indicazione  della  relativa  causale.  Si  applicano   comunque   le
disposizioni  del  presente  decreto  nel  caso  di  piu'   contratti
stipulati contestualmente tra le medesime  parti,  qualora  l'entita'
del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli
contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.