Art. 5. 
                 Informazione sul diritto di recesso 
  1. Per i contratti e per le  proposte  contrattuali  soggetti  alle
disposizioni  del  presente  decreto  l'operatore  commerciale   deve
informare  il  consumatore   del   diritto   di   cui   all'art.   4.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: 
    a) l'indicazione dei termini, delle modalita' e  delle  eventuali
condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; 
    b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va  esercitato  il
diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di societa'  o
altra persona giuridica, la denominazione e  la  sede  della  stessa,
nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il
prodotto eventualmente gia' consegnato, se diverso. 
  Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso
non sia soggetto ad alcun termine o  modalita',  l'informazione  deve
comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b). 
  2. Per i contratti di cui alle lettere a), b)  e  c)  dell'art.  1,
qualora sia sottoposta al consumatore,  per  la  sottoscrizione,  una
nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma  1
deve essere riportata nella  suddetta  nota  d'ordine,  separatamente
dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici  uguali
o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una
copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del  luogo  e  della
data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore. 
  3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine,  l'informazione
deve essere  comunque  fornita  al  momento  della  stipulazione  del
contratto  ovvero  all'atto  della   formulazione   della   proposta,
nell'ipotesi prevista  dal  comma  2  dell'art.  1,  ed  il  relativo
documento deve contenere, in caratteri chiaramente  leggibili,  oltre
agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data
in  cui  viene  consegnato  al  consumatore,  nonche'  gli   elementi
necessari  per  identificare  il   contratto.   Di   tale   documento
l'operatore commerciale puo' richiederne una copia  sottoscritta  dal
consumatore. 
  4. Per i contratti di cui all'art. 1,  lettera  d),  l'informazione
sul diritto di recesso deve essere riportata  nel  catalogo  o  altro
documento  illustrativo  della  merce  o  del  servizio  oggetto  del
contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri  tipografici
uguali o superiori a quelli delle altre informazioni  concernenti  la
stipulazione del  contratto,  contenute  nel  documento.  Nella  nota
d'ordine,  comunque,  in  luogo  della  indicazione  completa   degli
elementi di cui al comma 5, puo' essere riportato il solo riferimento
al diritto di  esercitare  il  recesso,  con  la  specificazione  del
relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo
o altro documento illustrativo della merce o  del  servizio  per  gli
ulteriori elementi previsti nell'informazione. 
  5.  L'operatore  commerciale  non  potra'  accettare  a  titolo  di
corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza  inferiore  a
15 giorni dalla stipulazione del contratto e non  potra'  presentarli
allo sconto prima di tale termine.