Art. 9 
                   Altre forme speciali di vendita 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  anche  ai
contratti riguardanti la  fornitura  di  beni  o  la  prestazione  di
servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte
effettuate al pubblico tramite il  mezzo  televisivo  o  altri  mezzi
audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del  contratto
stesso, nonche' ai contratti conclusi  mediante  l'uso  di  strumenti
informatici e telematici. 
  2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto  di
cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione  del
prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le
particolari esigenze  poste  dalle  caratteristiche  dello  strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per  i  contratti
negoziati sulla base di  una  offerta  effettuata  tramite  il  mezzo
televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel  corso
della  trasmissione  nella   quale   sono   contenute   le   offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve  essere  altresi'  fornita  per
iscritto, con le modalita' previste dal comma 3 di tale articolo, non
oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce.  Il
termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 
6, decorre dalla data di ricevimento della merce.