Art. 2. 
                          Riparto dei fondi 
 1. Al fine di  accertare  l'entita'  delle  risorse  necessarie  per
completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori  privati  e
pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al  citato  testo  unico
approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri effettua una verifica amministrativa  a  mezzo
di  un  comitato  formato  da  esperti  particolarmente  qualificati,
costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  al  quale  e'  affidato  il  compito  di
effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente   legge,   una   ricognizione   dello   stato   della
ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni  statali
per stabilire l'entita' delle opere  ancora  da  eseguire,  la  spesa
prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati  e
lo stato della relativa istruttoria, il nesso di  causalita'  con  il
sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente  rispetto
alle finalita' della legge 14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive
modificazioni. Il comitato si avvarra' delle  risultanze  istruttorie
acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta  istituita  con
la legge 7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalle leggi 8  agosto
1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349; proporra'  criteri  per  la
prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme  erogate
dallo  Stato  sugli  esercizi  precedenti  non  hanno  potuto  essere
utilizzate nei termini  fissati  e  formulera'  indirizzi  anche  per
modifiche  da  introdurre  alla  legislazione  vigente  al  fine  del
contenimento della spesa pubblica. Il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  comunichera'   al   Parlamento   l'esito   della   verifica
effettuata. 
  2. Sulla base degli accertamenti effettuati dal comitato di cui  al
comma 1, il Governo propone al  Parlamento  una  ridefinizione  degli
ambiti territoriali di intervento  e  delle  categorie  degli  aventi
diritto in modo correlato all'evento  sismico.  Entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  ed  il  Ministro  per  i
problemi delle  aree  urbane,  di  concerto,  formulano  al  CIPE  la
proposta di riparto per gli anni 1992, 1993 e 1994. 
  3. I Ministri di cui al  comma  2  formulano  proposte  di  riparto
distinte per ogni singola regione. 
  4. In sede di  riparto  degli  stanziamenti  disponibili,  il  CIPE
riserva: 
    a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative
delle  predette  zone  terremotate,  secondo   i   criteri   di   cui
all'articolo 3; 
    b) il 10 per cento degli importi stanziati  alle  Amministrazioni
dello Stato per gli interventi nelle aree delle  regioni  Campania  e
Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici; 
    c) il 10 per cento degli importi stanziati per  le  finalita'  di
cui agli articoli 27 e  39  del  citato  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo n. 76 del 1990, da attivare con nuove norme. 
  5. L'attivita' delle sezioni staccate di  Avellino  e  Salerno  del
provveditorato regionale alle opere pubbliche, gia' prorogata  al  31
dicembre 1991 dall'articolo 2 della legge 20 maggio 1991, n. 158,  e'
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1994.