Art. 4. Piani di recupero 1. Per l'adozione dei piani di recupero riguardanti zone di interesse storico-artistico, devono essere previamente sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il propro parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito. 2. Per favorire il completamento della ricostruzione, i consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 44 del sopracitato testo unico approvato con D.Lgs. n. 76/1990 e' il seguente: "Art. 44 (Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo). - Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. 2. I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano: a) i progetti da realizzare; b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione; c) le modalita' sostitutive dei soggetti inadempienti; d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonche' il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'abo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e suc- cessive modificazioni, e ricomprese nelle comunita' montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati; e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottno proceduere straordinarie. 3. I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere gia' finanziate da altre leggi ordinarie e speciali tra quelle previste nella citata lettera e), purche' tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale".