(Statuto Regione Umbria- art. 13)
                              Art. 13. 
  1. La Regione riconosce nel diritto  dei  cittadini  a  partecipare
all'esercizio  delle  funzioni  legislative,  amministrative   e   di
indirizzo politico, un riferimento essenziale della propria azione. 
  2. La legge stabilisce materie, strumenti e modi  di  consultazione
dei cittadini e delle loro associazioni,  dei  sindacati  e  di  ogni
altra formazione sociale, degli enti  pubblici  anche  attraverso  la
creazione di appositi organismi di consultazione permanente. 
  3. La Regione assicura la  piu'  ampia  informazione  degli  utenti
sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici  anche  ai
fini del controllo della loro efficienza. 
  4. Tutti i  cittadini  possono  rivolgere  petizioni  al  Consiglio
regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'. 
  5.  I  Comuni  e  le  Province  della  Regione  possono   rivolgere
interrogazioni al Consiglio regionale. 
  6. La legge determina forme e modalita' di attuazione del  referen-
dum consultivo.