Art. 14. 1. La Regione riconosce nel diritto alla informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino. 2. Assicura la piu' ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonche' sul funzionamento dei propri organi ed uffici. 3. La legge regola la pubblicita' ed il diritto di accesso agli atti della Regione.