(Statuto Regione Umbria- art. 15)
                              Art. 15. 
  1.  La  Regione  ispira  la  propria  azione  al  principio   della
collaborazione con i Comuni e le Province, per concorrere al pieno  e
coordinato sviluppo del sistema delle autonomie locali. A questo fine
organizza la propria iniziativa secondo i principi della delega e del
decentramento, predisponendo: 
   a) forme di confronto e  di  raccordo  con  gli  enti  locali  sui
rispettivi indirizzi e programmi; 
   b) procedure per informare l'attivita' amministrativa  ai  criteri
della semplicita' e della trasparenza. 
  2.  Partecipa  con  questi   principi,   nelle   forme   consentite
dall'ordinamento statale, a processi di collaborazione e di  raccordo
con altre Regioni, nonche' con analoghe istituzioni di altri Stati. 
  3. Stabilisce forme di collegamento con gli organi della  Comunita'
Europea, per l'esercizio delle sue funzioni relative all'applicazione
dei regolamenti comunitari ed alla attuazione delle direttive. Previa
intesa con il Governo e nell'ambito degli  atti  di  indirizzo  e  di
coordinamento statale, svolge attivita' promozionale all'estero nelle
materie di propria competenza. 
  4.  La  Regione,  in  armonia  con  la  Costituzione   e   per   il
conseguimento delle finalita' generali  della  programmazione,  opera
per realizzare forme di collegamento e di cooperazione fra gli organi
statali e regionali.