(Statuto Regione Umbria- art. 35)
                              Art. 35. 
  1. In caso di morte,  decadenza  o  dimissioni  di  un  Consigliere
regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio lo  sostituisce  con
chi ne ha diritto; la sostituzione ha efficacia dal momento in cui il
Presidente la comunica al Consiglio nella sua prima riunione. 
  2. Per la convalida si procede ai sensi dell'articolo 28.