(Statuto Regione Umbria- art. 37)
                              Art. 37. 
  1. Nella prima seduta il Consiglio regionale procede  all'elezione,
nel  proprio  seno,  dell'Ufficio   di   Presidenza,   composto   dal
Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. 
  2. Alla elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari
si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto. 
  3. Il Presidente del Consiglio regionale e'  eletto  a  maggioranza
dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla  Regione.  Se  dopo
tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella
quarta votazione, da tenersi il giorno successivo, e' sufficiente  la
maggioranza  assoluta  dei  Consiglieri.  Dopo  tale   votazione   e'
sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti,  computando  tra  i
voti anche le schede bianche. 
  4. Per la elezione dei  Vicepresidenti  e  dei  Segretari,  ciascun
Consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti  i  Consiglieri
che hanno riportato il maggior numero di  voti.  A  parita'  di  voti
viene proclamato eletto il Consigliere piu' anziano di eta'. 
  5. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica 30 mesi
e sono rieleggibili.