Art. 37. 1. Nella prima seduta il Consiglio regionale procede all'elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. 2. Alla elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari si procede con tre votazioni separate, a scrutinio segreto. 3. Il Presidente del Consiglio regionale e' eletto a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi il giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Dopo tale votazione e' sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. 4. Per la elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari, ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti viene proclamato eletto il Consigliere piu' anziano di eta'. 5. I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica 30 mesi e sono rieleggibili.