Art. 39. 1. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre. 2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.