Art. 49. 1. Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione. 2. E' istituita in ogni caso una Commissione di inchiesta allorche' un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza. 3. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici della Regione, nonche' di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto di ufficio. 4. Le Commissioni di inchiesta sono formate da Consiglieri regionali.