(Statuto Regione Umbria- art. 49)
                              Art. 49. 
  1. Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste  su  materie  che
comunque interessino la Regione. 
  2. E' istituita in ogni caso una Commissione di inchiesta allorche'
un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta
motivata all'Ufficio di Presidenza. 
  3. E' fatto obbligo a  tutti  i  responsabili  degli  Uffici  della
Regione, nonche' di enti o aziende da essa istituiti, di fornire alle
Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le  informazioni
richiesti, senza vincolo di segreto di ufficio. 
  4.  Le  Commissioni  di  inchiesta  sono  formate  da   Consiglieri
regionali.