(Statuto Regione Umbria- art. 51)
                              Art. 51. 
  1. Il Consiglio regionale elegge il Presidente della  Giunta  nella
prima seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 37,  con
la presenza di  almeno  due  terzi  dei  Consiglieri  assegnati  alla
Regione. 
  2. Se la seduta non puo' essere tenuta o la votazione  non  risulta
valida, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi entro  otto
giorni, nella quale si procede  con  la  presenza  della  maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. 
  3. L'elezione avviene a voto palese per appello nominale, a seguito
della discussione di documenti politico-programmatici  presentati  da
almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione ed illustrati
dai candidati alla Presidenza, nominativamente  indicati  in  ciascun
documento. 
  4. E' proclamato eletto il candidato che  abbia  ottenuto  il  voto
della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. 
  5. Nel caso di mancata elezione si procede  ad  altra  votazione  a
distanza di otto giorni  con  lo  stesso  sistema  di  cui  al  comma
precedente e cosi' successivamente.