Art. 51. 1. Il Consiglio regionale elegge il Presidente della Giunta nella prima seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 37, con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. 2. Se la seduta non puo' essere tenuta o la votazione non risulta valida, l'elezione e' rinviata ad altra seduta da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. 3. L'elezione avviene a voto palese per appello nominale, a seguito della discussione di documenti politico-programmatici presentati da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione ed illustrati dai candidati alla Presidenza, nominativamente indicati in ciascun documento. 4. E' proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione. 5. Nel caso di mancata elezione si procede ad altra votazione a distanza di otto giorni con lo stesso sistema di cui al comma precedente e cosi' successivamente.