Art. 53. 1. La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. 2. La Giunta ed il suo Presidente, dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione di una mozione di sfiducia, l'accettazione delle dimissioni, o il voto negativo del Consiglio sulla proposta condizionata di cui all'articolo 55, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione.