(Statuto Regione Umbria- art. 53)
                              Art. 53. 
  1. La  Giunta  ed  il  suo  Presidente  rimangono  in  carica  sino
all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. 
  2. La Giunta ed il suo Presidente, dopo la scadenza del  Consiglio,
l'approvazione di  una  mozione  di  sfiducia,  l'accettazione  delle
dimissioni,  o  il  voto  negativo  del  Consiglio   sulla   proposta
condizionata di cui all'articolo 55, provvedono solo agli  affari  di
ordinaria amministrazione.